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Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 4 pagine

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le del 20 dicembre 19464 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 45a

Ia. Sistema1 La Confederazione gestisce e sviluppa il registro dello stato civile come sistema centrale

d’informazione centrale d’informazione sulle persone.

sulle persone2

I Cantoni partecipano ai costi per la gestione, gli aggiornamenti e le nuove versioni del sistema nell’ambito dello stato civile.

3Il Consiglio federale può prevedere che i costi di prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti all’ambito dello stato civile siano loro addebitati.

4La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni del sistema.

5Il Consiglio federale disciplina:

1. i dettagli del coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni del sistema centrale d’informazione sulle persone;

2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile e dei servizi autorizzati all’accesso secondo l’articolo 43a capoverso 4;

3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

4. l’archiviazione dei dati.

2. Il Titolo ventesimoquinto del Codice civile5 è modificato come segue:

Art. 949b (nuovo)

4a. Identificatore1 Per identificare le persone, l’ufficio del registro fondiario può utilizzare sistematiper le persone

fisiche nel camente il numero d’assicurato AVS secondo l’articolo 50c della legge federale del registro fondiario 20 dicembre 19466 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

2Può comunicare il numero d’assicurato ad altri servizi e istituzioni che possono utilizzarlo sistematicamente, se tale informazione è necessaria per permettere al destinatario di adempiere i compiti impostigli dalla legge in relazione al registro fondiario.

Art. 949c (nuovo)

4b. Ricerca Il Consiglio federale disciplina la ricerca a livello nazionale, da parte delle autorità nazionale di

fondi autorizzate, dei fondi di una persona identificata in base al numero d’assicurato.

4 RS 831.10

5RS 210

6 RS 831.10