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Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 4 pagine

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Art. 949d (nuovo)

4c. Organizza-1 L’Ufficio federale di giustizia può attribuire a un’organizzazione di diritto privato zione di diritto

privato addetta il compito di realizzare, in collaborazione con i Cantoni, le seguenti prestazioni alla realizzazione connesse al registro fondiario informatizzato:

di compiti

1. accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo;

2. informazioni concernenti dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse;

3. pratiche elettroniche con l’ufficio del registro fondiario.

2L’organizzazione di diritto privato sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale di giustizia.

3. Il Titolo finale del Codice civile7 è modificato come segue:

Art. 6a

IIa. Finanzia-1 I Cantoni versano alla Confederazione l’importo forfettario annuo di tre milioni di mento del

sistema centrale franchi per i costi di gestione e degli aggiornamenti del sistema centrale d’informazione d’informazione sulle persone secondo l’articolo 45a capoverso 1 inerenti allo stato sulle persone

nello stato civile civile. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti ed è adeguato annual-

mente al rincaro a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione.

2I Cantoni si assumono la metà dei costi delle nuove versioni del sistema inerenti allo stato civile. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

7 RS 210