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Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 4 pagine
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Art. 949d (nuovo)
4c. Organizza-1 L’Ufficio federale di giustizia può attribuire a un’organizzazione di diritto privato zione di diritto
privato addetta il compito di realizzare, in collaborazione con i Cantoni, le seguenti prestazioni alla realizzazione connesse al registro fondiario informatizzato:
di compiti
1. accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo;
2. informazioni concernenti dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse;
3. pratiche elettroniche con l’ufficio del registro fondiario.
2L’organizzazione di diritto privato sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale di giustizia.
3. Il Titolo finale del Codice civile7 è modificato come segue:
Art. 6a
IIa. Finanzia-1 I Cantoni versano alla Confederazione l’importo forfettario annuo di tre milioni di mento del
sistema centrale franchi per i costi di gestione e degli aggiornamenti del sistema centrale d’informazione d’informazione sulle persone secondo l’articolo 45a capoverso 1 inerenti allo stato sulle persone
nello stato civile civile. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti ed è adeguato annual-
mente al rincaro a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione.
2I Cantoni si assumono la metà dei costi delle nuove versioni del sistema inerenti allo stato civile. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
7 RS 210