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Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 4 pagine

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Art. 196 n. 3 cpv. 2

3. Disposizione transitoria dell’articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)

2 Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui all’articolo 86 capoverso 4 per finanziare l’infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e, in seguito, per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l’articolo 87a capoverso 2. L’importo complessivo non può superare il nove per cento dei mezzi assegnati secondo l’articolo 86 capoversi 2 lettera a e 4, con un tetto massimo di 310 milioni di franchi all’anno. L’indicizzazione di tale importo è stabilita per legge.

II

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.