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Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 8 pagine

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Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA)

del ....

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 86 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del....2,

decreta:

Art. 1 Fondo

1 Il Fondo per il finanziamento delle strade nazionali e del traffico d’agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

2 La legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

Art. 2 Scopo

1 I mezzi del Fondo sono destinati ad assicurare in modo efficace e rispettoso dell’ambiente la mobilità necessaria a una società e un’economia efficienti.

2 L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che:

a. includa tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svantaggi;

b. dia la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture;

c. tenga conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell’ente pubblico;

d. includa il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti e la protezione dell’ambiente.

Art. 3 Consuntivo del Fondo

1 Il consuntivo del Fondo si compone di un conto economico e di un bilancio.

RS ....

1RS 101

2FF ....

3 RS 611.0