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Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 2 pagine
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Legge federale sul diritto d’informazione delle vittime di reati (modifica del Codice penale, del diritto penale minorile e della procedura penale militare)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del …1;
visto il parere del Consiglio federale del …2,
decreta:
I
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale3
Art. 92a (nuovo)
Diritto1 La vittima ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale d’informazione del 23 marzo 20074concernente l’aiuto alle vittime di reati può della vittima chiedere, presentando domanda scritta, che l’autorità d’esecuzione la
informi di quanto segue:
a. in anticipo del momento in cui ha inizio la pena o misura a carico del condannato, dell’istituzione d’esecuzione, della forma dell’esecuzione nella misura in cui diverge dall’esecuzione ordinaria, dell’interruzione dell’esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell’esecuzione della pena o della misura;
b. tempestivamente dell’evasione del condannato o della conclusione dell’evasione.
2 I congiunti della vittima ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati possono chiedere, presentando domanda scritta, di essere informati secondo il capoverso 1 se la vittima è deceduta in seguito al reato.
1FF …
2FF 20xx …
3 RS 311.0
4 RS 312.5
2011–xx xx