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Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 2 pagine
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xxx AS xx
3 L’autorità d’esecuzione sente il condannato in merito alla domanda presentata dalla vittima o dai suoi congiunti.
4 In via eccezionale può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste o revocare una precedente decisione di fornirle se prevalgono interessi legittimi del condannato al mantenimento del segreto.
5 Informa la vittima o i suoi congiunti del loro diritto secondo il capoverso 1 o 2 prima che abbia inizio la pena o la misura a carico del condannato e li rende attenti in merito al carattere confidenziale delle informazioni loro fornite (art. 12 cpv. 2 lett. c della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati).
2. Legge federale del 20 giugno 20036 sul diritto penale minorile
Art. 1 cpv. 2 lett. ibis (nuovo)
2 A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:
ibis. l’articolo 92a (Diritto d’informazione della vittima);
3. Procedura penale militare del 23 marzo 19797
Art. 56 cpv. 2 (nuovo)
2 La vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
5 RS 235.1
6 RS 311.1
7 RS 322.1
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