Progetto
Consultazione 2013/10: Strategia per la piazza finanziaria (obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati). Modifica della legge sul riciclaggio di denaro · 4 pagine
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Riciclaggio di denaro
c. vi sono indizi che nei confronti del cliente è in corso un procedimento penale in materia fiscale o è stata pronunciata una condanna per mancato adempimento degli obblighi fiscali;
d. gli investimenti avvengono principalmente in prodotti d’investimento esenti dall’imposta o non vengono richiesti estratti fiscali.
3Elementi indicanti un rischio inferiore sussistono segnatamente se:
a. il cliente spiega che i valori patrimoniali consegnati e i relativi redditi sono o saranno dichiarati (autodichiarazione);
b. il cliente autorizza l’intermediario finanziario a rendere noti i propri dati all’autorità fiscale;
c. la dichiarazione dei valori patrimoniali consegnati è resa verosimile;
d. tra il Paese di sede o di domicilio del cliente e la Svizzera esiste una convenzione sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale o sullo scambio di informazioni fiscali;
e. la transazione dei valori patrimoniali avviene entro i confini della Svizzera e il cliente è domiciliato in Svizzera.
Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità
L’intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere agli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o non conformità sotto il profilo fiscale.
Art. 8 Provvedimenti organizzativi
Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i
provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.