Progetto
Consultazione 2013/10: Strategia per la piazza finanziaria (obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati). Modifica della legge sul riciclaggio di denaro · 4 pagine
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Legge
Titolo prima dell’art. 11a
Sezione 3: (nuova) Obblighi in caso di sospetto di non conformità sotto il profilo fiscale
Art. 11a (nuovo) Rifiuto di nuove relazioni d’affari
Se sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali di un nuovo cliente non sono o non saranno dichiarati, l’intermediario finanziario non deve accettarli e deve rifiutare la relazione d’affari.
Art. 11b (nuovo) Procedura in caso di relazioni d’affari esistenti
1Se sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali appena trasferiti nell’ambito di una relazione d’affari esistente non sono o non saranno dichiarati, l’intermediario finanziario non deve accettarli e deve chiarire la conformità sotto il profilo fiscale degli altri valori patrimoniali investiti presso di lui.
2Se dal chiarimento risulta il sospetto fondato che altri valori patrimoniali investiti presso di lui non sono o non saranno dichiarati, l’intermediario finanziario impartisce al cliente un congruo termine per provare la conformità sotto il profilo fiscale di suddetti valori.
3Se la prova non viene fornita entro il termine impartito, l’intermediario finanziario deve sciogliere la relazione d’affari.
4I capoversi 2 e 3 si applicano anche se l’intermediario finanziario, indipendentemente da un trasferimento di valori patrimoniali, giunge al sospetto fondato che il cliente ha investito presso di lui valori patrimoniali che non sono o non saranno dichiarati.
Art. 11c (nuovo) Rapporto con gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro
L’intermediario finanziario non deve adempiere agli obblighi della presente sezione ma procedere secondo la sezione 2 del capitolo 2 se deve dare comunicazione ai sensi dell’articolo 9.
Art. 17
La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano in un’ordinanza, per gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e vi stabiliscono le modalità di adempimento, nella misura in cui tali obblighi di diligenza e il loro adempimento non sono regolamentati da un’autodisciplina.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.