Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
5.4 Delega di competenze normative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Quest’ultima pone restrizioni generali alla possibilità di delega, fra cui in particolare l’obbligo di emanare disposizioni fondamentali e importanti in forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Diverse disposizioni della nuova legge attribuiscono al Consiglio federale la competenza di emanare normative di esecuzione. Tale delega è giustificata dal fatto che in molti casi la nuova legge disciplina essa stessa i principi e definisce, pertanto, il quadro entro il quale l’attività normativa del Consiglio federale può articolarsi. È inoltre opportuno conferire al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni di esecuzione in tutti gli ambiti che dovranno essere in futuro adeguati rapidamente agli sviluppi tecnici e armonizzati a livello internazionale. I disciplinamenti che comportano un elevato sforzo di concretizzazione dovranno figurare in un’ordinanza. La possibilità di delega è prevista dai seguenti articoli:
− articolo 3 capoversi 2–3
− articolo 4 capoverso 2
− articolo 5
− articolo 9 capoverso 2
− articolo 10 capoverso 1 e 2
− articolo 12 capoversi 2–4
− articolo 13 capoverso 3