Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

L’avamprogetto di legge si fonda sull’articolo 95 capoverso 1 e sull’articolo 118 capoverso 2 lettera a e

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b della Costituzione federale (Cost.) . L’articolo 95 capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione competenza legislativa in materia di attività economica privata. Dall’articolo 118 capoverso 2 Cost. deriva la competenza di emanare prescrizioni sull’impiego di oggetti che possono mettere in pericolo la salute (lett. a) e sulla lotta contro le malattie fortemente diffuse o maligne (lett. b).

5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

La Svizzera non è soggetta a obblighi internazionali vincolanti in materia di RNI e stimoli sonori. La nuova legge si ispira alle direttive e alle raccomandazioni internazionali vigenti (ad es. dell’UE), che fungono da ausilio orientativo.

Secondo l’Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli ostacoli tecnici agli

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scambi (accordo «Technical barriers to trade (TBT)») , le prescrizioni tecniche vanno formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio (art. 4 cpv. 1 LOTC). A tale scopo, secondo la LOTC devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2 LOTC). Al principio di cui all'articolo 4 capoverso 1 LOTC sono ammesse solo deroghe conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 3 LOTC. Un divieto d‘importazione o di dispensazione, per esempio, deve essere controllato per quanto concerne la compatibilità con la LOTC e con gli obblighi internazionali.

L’Accordo di libero commercio concluso il 22 luglio 1972 tra la Svizzera e l'Unione europea prevede inoltre che le parti rinuncino a ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza nel commercio con l’UE, favorendo talune imprese o talune produzioni. Di conseguenza, l’attuazione delle nuove disposizioni legali in materia di protezione dalle RNI e dagli stimoli sonori non deve creare discriminazioni o disparità concorrenziali. Pertanto, la Svizzera non può adottare misure che producano effetti analoghi alla limitazione delle quantità, che condurrebbero a una riduzione degli scambi di merci tra Svizzera e UE e quindi a una violazione dell'Accordo di libero scambio.

Infine, i prodotti disciplinati dalla nuova legge possono rientrare anche nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in

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materia di valutazione della conformità (MRA) , in particolare dei capitoli 1 (Macchine), 4 (Dispositivi medici), 7 (Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione) e 9 (Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica) dell'allegato 1. Vigenti questi capitoli, le prescrizioni sui prodotti del diritto svizzero e del diritto dell’UE devono essere equivalenti. Disposizioni derogatorie o divieti concernenti l'immissione in commercio non devono contraddire questa equivalenza e devono essere decisi caso per caso dal Consiglio federale.

5.3 Forma dell’atto

In conformità all’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. L’emanazione della nuova legge soddisfa tale requisito. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., le leggi federali sottostanno a referendum facoltativo, che è espressamente previsto dalla nuova legge (art. 20 cpv. 1).

La compatibilità della nuova legge con gli obblighi internazionali della Svizzera è garantita dal fatto che la nuova legge non contiene prescrizioni esplicite che si pongono in contrasto con la legislazione internazionale (cfr. n. 2.4). Il Consiglio federale dovrà tener conto di questo aspetto in fase di elaborazione delle disposizioni di esecuzione.

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RS 101

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RS 0.632.2 allegato 1A.6

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RS 0.946.526.81