Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine
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Secondo l’articolo 14, è punito chiunque, intenzionalmente, importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5. Le sanzioni penali si basano su quelle previste dall’articolo 16 della LSPro. In rapporto alla LSPro, tuttavia, la nuova legge inasprisce la pena massima, poiché, per essere condannabile, l’autore del reato deve contravvenire a un divieto esplicito. Tale disposizione tiene conto del fatto che prodotti ad alto potenziale di pericolosità possono avere effetti particolarmente gravi sulla salute delle persone.
Articolo 15 Contravvenzioni
Le sanzioni penali previste dall’articolo 15 capoversi 1 e 2 corrispondono a quelle dell’articolo 17 LSPro. Sarà punito con l’arresto fino a un anno o con una multa chi viola intenzionalmente uno degli obblighi di cui all’articolo 5 (cfr. art. 14 di cui sopra). In tutti gli altri casi di infrazione alle disposizioni della presente legge, l’autore è punibile con una pena pecuniaria massima di 40 000 franchi se agisce intenzionalmente o di 20 000 franchi se agisce per negligenza. È altresì punibile chiunque non osserva le norme di sicurezza del fabbricante di cui all’articolo 3 capoverso 1, non rispetta le condizioni poste per l’utilizzo di un prodotto oppure contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale per le situazioni di esposizione a radiazioni e stimoli sonori pericolosi per la salute. Punibile sarà anche colui che viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
Secondo l’articolo 15 capoverso 3, è punito con la stessa pena di cui al capoverso 1 chiunque, per negligenza, importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5.
In conformità al capoverso 4 sono inoltre applicabili gli articoli 6 e 7 della DPA, ai sensi dei quali saranno punite le infrazioni commesse nella gestione degli affari di un’azienda o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone. Per reati che sono puniti con una multa fino a 5000 franchi si applica la norma speciale iscritta nell’articolo 7 DPA, in virtù della quale si può prescindere da un procedimento contro persone fisiche e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda.