Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 70 pagine

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colare in relazione all’espressione vaga «sostanza di cui il consumatore non si aspetti la presenza». Questa espressione va stralciata anche secondo IG DHS.

Capoverso 2: il Cantone TI vuole modificare il capoverso 2 come segue: «Il Consiglio federale può vietare o disciplinare determinati ingredienti». Il Cantone VD ritiene che il tenore del capoverso 2 debba essere sancito nella legge e non semplicemente in un’ordinanza.

33 organizzazioni economiche90 respingono l’attribuzione di competenze al Consiglio federale per quanto riguarda i quantitativi massimi degli ingredienti ammessi.

2 organizzazioni economiche (VSZ, VSRF) vorrebbero stralciare il capoverso 2 o precisarlo (i quantitativi massimi degli ingredienti vanno stabiliti d’intesa con i fabbricanti. In alternativa: mantenimento della lista positiva contenuta nell’ordinanza sul tabacco).

Capoverso 3: il Cantone TI chiede lo stralcio del capoverso 3. Il Cantone VD esige che il tenore del capoverso 3 sia sancito nella legge e non semplicemente in un’ordinanza.

3 organizzazioni economiche (Coop, DAG, IG DHS) riformulerebbero il capoverso 3 come segue: «I prodotti del tabacco non possono contenere sostanze aromatiche fabbricate partendo dai seguenti ingredienti: (nel parere è riportato un elenco)». IG DHS suggerisce di completare il capoverso 3 con le varie diciture menzionate nella clausola generale dell’ordinanza sul tabacco vigente (art. 17 OTab).

Oxy propone di completare la lettera b con «o incentivano gli adolescenti». 1 privato (pHRS) chiede di stralciare la lettera b.

Capoverso 4: il Cantone TI propone lo stralcio del capoverso 4. Il Cantone VD esige che il tenore del capoverso 4 sia sancito nella legge e non semplicemente in un’ordinanza.

2 organizzazioni economiche (VSZ, VSRF) propongono di stabilire i quantitativi massimi degli ingredienti d’intesa con i fabbricanti. In alternativa suggeriscono di mantenere la lista positiva contenuta nell’ordinanza sul tabacco.

Capoverso 5: 5 organizzazioni economiche (Coop, DAG, IG DHS, VSZ, VSRF) chiedono lo stralcio del capoverso 5. 1 privato (pHRS) suggerisce di completare il capoverso 5 con «… prendere misure provvisorie scientificamente fondate…».

Nuovo capoverso: KLS auspica l’aggiunta di un nuovo capoverso del seguente tenore: «Per monitorare la catena di fornitura, i prodotti del tabacco devono essere muniti di elementi che consentano di rintracciare gli articoli immessi in commercio.»

Articolo 7 Caratterizzazione e avvertenze

Art. 7 Caratterizzazione e avvertenze

1

Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni generali e avvertenze devono recare gli imballaggi dei prodotti del tabacco.

2

Disciplina la posizione, la forma e la lingua di tali indicazioni.

3

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi.

ASN accoglie favorevolmente l’articolo 7 senza altri commenti. Anche PS condivide l’articolo, pur auspicando l’introduzione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità nonché prescrizioni chiare del Consiglio federale sulla caratterizzazione degli imballaggi dei prodotti del tabacco. Chiede inoltre l’indicazione del Paese di produzione.

90ALDI, AWMP, BPCH, CAG, CH-TH, CNCI, DCieSA, DCoAG, DImpEx, IHZ, Jura Tabac, Kowag, Kowag TS, Lan-

di, Loeb, Manor, MS, ODAG, SAG, sbv-usp, sgv, SHAG, SKIV, SMAG, SRF, Swiss Tabac, TGV, THAG, TopCC, VELEDES, VSIG, VSV, ZüHa

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