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Consultazione 2013/115: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) · 2 pagine
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Codice delle obbligazioni (diritto delle ditte commerciali)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,
decreta:
I
Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:
Art. 607
Abrogato
Art. 945 cpv. 2
2Se la ditta contiene altri cognomi, se ne deve evincere il cognome del titolare.
Art. 947 e 948
Abrogati
Art. 950
III. Ditte sociali1 Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere
1. Formazione liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali delle ditte
sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev’essere indicata la forma giuridica.
2Il Consiglio federale può stabilire le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.
Art. 951
2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta
1 FF
2 RS 220 2013–