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Consultazione 2013/115: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) · 2 pagine
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Codice delle obbligazioni RU
La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società commerciali o società cooperative.
Art. 953
Abrogato
II
Disposizioni transitorie della modifica del ...
Art. 1
A. Regola1 Gli articoli 1–4 titolo finale del Codice civile3 si applicano alla generale
presente legge, purché le disposizioni qui appresso non prevedano altrimenti.
2Agli enti giuridici esistenti le disposizioni della nuova legge si applicano dalla loro entrata in vigore.
Art. 2
B. Termine per Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per l‘adeguamento
azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della presente legge e la cui ditta non è conforme alle nuove disposizioni possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.
Art. 3
C. Diritto Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in esclusivo di
usare la ditta accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di comiscritta mercio prima dell’entrata in vigore della presente legge è retto dagli
articoli 946 e 951 del diritto anteriore.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 RS 210