Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/12: Regolamentazione dell'indennizzo dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 3 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: L142-2460

esiguo. SG deplora che il supplemento forfetario venga versato per impianto, ma che non sia comparabile con sistemi di impianti di altri settori e che l’importo di 2 000 franchi per impianto non copra i costi delle necessarie perizie esterne. SG propone che il supplemento venga adeguato ogni anno in modo mirato tenendo conto del numero variabile di impianti di depurazione dell’aria di scarico presenti nei Cantoni. SG propone inoltre che l’importo supplementare si basi sul potenziale di riduzione delle emissioni diffuse. Il supplemento dovrebbe quindi ammontare a 3 000 franchi per i processi chimici e le sintesi di miscele, a 4 000 franchi per la stampa flessografica e calcografica e a 5 000 franchi per i processi di rivestimento di superfici (incollaggio, accoppiamento, laminatura) e gli altri processi. Infine, SG ritiene che non è possibile verificare il numero di impianti alla base del calcolo dell’indennizzo per il suo Cantone. In considerazione della tariffa C della KBOB (155 CHF/ora; 2 giorni esperti), AG auspica un aumento dell’indennizzo a 3 000 franchi per impianto. Per le aziende moderne, la stima dell’importo di indennizzo non pone problemi, mentre per le aziende con elevato potenziale di ottimizzazione risulta tuttavia troppo esiguo. GL disapprova il fatto che il supplemento sia calcolato in base al numero di impianti per Cantone. Con questo metodo, le aziende EPS di grandi dimensioni, che dispongono di oltre 50 macchine singole per azienda, vengono equiparate alle aziende chimiche con reattori di piccole dimensioni e processi semplici. Questo squilibrio è evidenziato anche dal numero di casi interessati. I Cantoni con forte presenza di industrie chimiche (AG, BL, BS, GE, VS) hanno un numero di casi x volte superiore a quelli tipicamente industriali (BE, SG). Per il controllo di un reattore chimico, 2 000 franchi possono bastare, mentre il supplemento non è sufficiente per un azienda EPS.

2.3 Orizzonte temporale per il supplemento e procedura ulteriore

Alcuni Cantoni si sono inoltre espressi in merito alla procedura ulteriore che prevede un’analisi integrale del costo relativo all’esecuzione a carico dei Cantoni e un eventuale adeguamento dell’indennizzo. FR, SO e ZH condividono esplicitamente la procedura ulteriore, in quanto ritengono che attualmente sia possibile solo procedere a una stima dei costi supplementari (FR, ZH). GL ritiene che vi saranno costi supplementari permanenti. AG, BL e BS ritengono che le risorse personali necessarie per l’esecuzione della nuova soluzione di esenzione dovranno essere messe a disposizione sul lungo termine. Per tale ragione chiedono che l’aumento dell’indennizzo venga garantito per almeno 5 anni invece dei 2 anni previsti e che venga quindi orientato al ciclo di implementazione delle migliori tecniche disponibili secondo l’OCOV.

2.4 Varia

Alcuni Cantoni hanno approfittato dell’indagine conoscitiva per esprimersi in merito all’indennizzo di base esistente. Il VS deplora il fatto che, nel confronto trasversale fra i Cantoni, l’attuale indennizzo è troppo esiguo. AG ritiene che considerata l’importanza del settore industriale e commerciale avrebbe di fatto dovuto ricevere un indennizzo di base più elevato. GL auspica una verifica dell’indennizzo di base in base al numero di bilanci trattati nel corso degli ultimi cinque anni. Hanno infatti l’impressione che trattano un numero superiore di bilanci rispetto a Cantoni con un indennizzo identico o leggermente superiore.

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