Progetto
Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Avamprogetto del 5 maggio 2014
Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
(O-LPSU)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),
ordina:
Sezione 1: Competenze
Art. 1 Consigliere federale competente
(art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU)
1 Il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione presso la Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
2 La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la procedura generale del Consiglio federale per la designazione del supplente.
Art. 2 Dipartimento federale competente
(art. 14 cpv. 4 LPSU)
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) gestisce gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
1 RS …; FF 2011 6629