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Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 8 pagine

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Avamprogetto del 5 maggio 2014

Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

(O-LPSU)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

ordina:

Sezione 1: Competenze

Art. 1 Consigliere federale competente

(art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU)

1 Il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione presso la Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

2 La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la procedura generale del Consiglio federale per la designazione del supplente.

Art. 2 Dipartimento federale competente

(art. 14 cpv. 4 LPSU)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) gestisce gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

1 RS …; FF 2011 6629