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Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 8 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
30 settembre 201119 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.
Art. 8
Abrogato
Art. 9, rubrica
Abrogata
Art. 11 cpv. 1
L’organo di accreditamento ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2 LPMed è l’Agenzia svizzera di accreditamento secondo l’articolo 22 della legge del 30 settembre 201120 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.
Art. 14 Disposizioni transitorie
Restano applicabili fino al 31 dicembre 2016:
a. gli articoli 6–52 OAU21;
a. gli articoli 5, 15–16, 16b, 16c, 16cbis, 16d, 17–20, 26 nonché le disposizioni transitorie A e B OSUP22.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Data In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
19 RS…, FF 2011 6629
20 RS…, FF 2011 6629
21 RU 2000 958 e 2730, 2005 2599, 2007 5823, 2009 5555, 2012 3407
22 RU 1996 2598, 1998 1822, 2002 1358, 2005 4645, 2006 2639, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631