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Consultazione 2013/133: Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR concernenti la LPSU · 8 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
Sezione 2: Disposizioni d’esecuzione concernenti le disposizioni transitorie della LPSU
Art. 3 Applicabilità di disposizioni della legge sull’aiuto alle università e
della legge federale sulle scuole universitarie professionali
(art. 80 LPSU)
Restano applicabili fino al 31 dicembre 2016:
a. gli articoli 13-21 e 23 della legge dell’8 ottobre 19992sull’aiuto alle università (LAU);
b. gli articoli 18–19 e 23 della legge federale del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP).
Art. 4 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in
scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli (art. 78 cpv. 2 LPSU)
1 Il DEFR disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali.
2 Il DEFR definisce i titoli delle scuole specializzate superiori di cui al capoverso 1 conferiti secondo il diritto anteriore. In particolare definisce le condizioni e la procedura per la conversione di titoli conferiti secondo il diritto anteriore in titoli di scuola universitaria professionale.
Art. 5 Campi specifici delle scuole universitarie professionali e relativi cicli
di studio con bachelor
(art. 73 cpv. 2 e 3 LPSU)
Fino a quando in base all’articolo 25 capoverso 2 LPSU il Consiglio delle scuole universitarie non decide altrimenti, per l’ammissione alle scuole universitarie professionali valgono i campi specifici riportati nell’allegato e i relativi cicli di studio con bachelor.
Art. 6 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie
professionali
1 La Confederazione riconosce i diplomi delle scuole universitarie professionali a livello di bachelor, master o master di perfezionamento qualora il corso di studi:
a. sia stato iniziato prima dell’entrata in vigore della LPSU; e
b. sia stato concluso entro sei anni dall’entrata in vigore della LPSU.
2 Per i diplomi di cui al capoverso 1 le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:
2 RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437; FF 2011 4353
3 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635