Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/141: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle) · 4 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

zazioni di allevamento riconosciute dall'UFAG e delle organizzazioni di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera a.

Allegato 1 numeri 1, 3, 4 e 7

Al numero 1 Allevamento di bovini viene stabilito il termine per la presentazione della domanda di contributi nonché il periodo di riferimento per l'esame dello stato di salute. Tale termine scade il 15 dicembre, il periodo di riferimento si estende dal 1° dicembre al 30 novembre. Al numero 3 Allevamento di suini sono stati modificati i periodi di riferimento e i termini per la presentazione della domanda in vista dell’assegnazione di contributi per animali iscritti nel libro genealogico, esami nell’azienda e in una stazione, esami in una stazione concernenti l’odore del verro nonché infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici. I periodi di riferimento si estendono dal 1° dicembre al 30 novembre. I termini per la presentazione della domanda scadono il 15 dicembre. Al numero 4 Allevamento di ovini escluse le pecore da latte il titolo è stato completato aggiungendo Periodo di riferimento. Al numero 7 Allevamento di api mellifere viene introdotto un periodo di riferimento per gli animali iscritti nel libro genealogico (regina) e per la stazione di fecondazione A e B. Tale periodo va dal 1° dicembre al 30 novembre, di conseguenza, nel titolo della tabella "giorno di riferimento" viene sostituito con "periodo di riferimento".

1.4 Conseguenze

1.4.1 Confederazione

Il fatto che ora anche organizzazioni, che non possono essere riconosciute come organizzazioni di allevamento, possano richiedere contributi per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere non ha, per la Confederazione, ripercussioni sul piano finanziario. Potrebbe solo comportare una ridistribuzione dei fondi per la promozione dell'allevamento, qualora ogni anno la Confederazione dovesse versare fino a un massimo di 150'000 franchi in più per la conservazione delle razze svizzere. Concretamente verrebbero ridotti i contributi per le singole misure zootecniche. Per la Confederazione, tale modifica non ha ripercussioni neanche sul piano del personale.

L'introduzione di un esame dello stato di salute con il metodo ICAR non ha, per la Confederazione, ripercussioni sul piano finanziario, poiché detto esame sarà finanziato mediante un trasferimento dei fondi all'interno del preventivo dell'allevamento di bovini.

1.4.2 Cantoni

Il fatto che ora anche organizzazioni, che non possono essere riconosciute come organizzazioni di allevamento, possano richiedere contributi per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere e l'introduzione dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR non hanno, per i Cantoni, ripercussioni sul piano finanziario e del personale.

1.4.3 Economia

Il fatto che ora anche organizzazioni, che non possono essere riconosciute come organizzazioni di allevamento, possano richiedere contributi per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere e l'introduzione dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR non hanno ripercussioni per l'economia.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche sono compatibili con il diritto internazionale, in particolare sono rispettate le disposizioni di cui all’appendice 4 dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo con l’UE.