Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/142: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 3 pagine
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riposo settimanale di almeno 83 ore consecutive (3 x 24 ore + 11 ore). L’azienda deve inoltre accordare la settimana di cinque giorni nella media dell’anno civile4.
L’articolo 7 capoverso 1 è applicabile soltanto ai lavoratori occupati in una stessa manifestazione di lunga durata senza interruzione. L’articolo 43a capoverso 2 OLL 2 prevede, a tutela dei lavoratori interessati, che il prolungamento della settimana lavorativa non può essere applicato contemporaneamente al prolungamento della durata del lavoro notturno (disciplinata a sua volta dall’art. 10 cpv. 4 OLL 2).
Articolo 10 capoverso 4
In deroga alle disposizioni della legge sul lavoro e dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono estendere la durata del lavoro notturno, per singole notti, a 11 ore in uno spazio di 13 ore. In tal modo possono far fronte a picchi di lavoro. Questo carico supplementare è compensato dal fatto che la durata del lavoro notturno non può superare le 9 ore regolamentari per notte nella media dell’anno civile.
Il prolungamento della durata del lavoro notturno non può essere applicato contemporaneamente al prolungamento della settimana lavorativa (quest’ultima possibilità è prevista dall’art. 7 cpv. 1 OLL 2).
Articolo 11
Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono anticipare o differire di tre ore al massimo l’intervallo domenicale (art. 18 cpv. 1 LL). Questo spostamento può essere effettuato soltanto per l’intera azienda o per una sua parte ben definita e non per singoli lavoratori. È inoltre necessario il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).
Articolo 12 capoverso 1
Secondo questa disposizione, i lavoratori hanno diritto a 26 domeniche libere per anno civile, che possono però essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera.
Articolo 13
Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato (art. 20 cpv. 2 LL), ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile.
4 Per quanto riguarda il calcolo della settimana di cinque giorni nella media dell’anno civile si rinvia al commento dell’articolo 22 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1). http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02072/index.html?lang=it (www.seco.admin.ch -> Temi -> Protezione dei lavoratori -> Basi legali -> Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2)