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Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 4 pagine
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occasione di precedenti subappalti, l’appaltatore primario deve esigere solo in casi motivati che il subappaltatore evidenzi nuovamente il rispetto di queste condizioni.
5Sono considerati casi motivati in particolare importanti modifiche delle condizioni salariali e lavorative nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, modifiche concernenti una parte sostanziale del personale fisso in Svizzera o dei lavoratori abitualmente distaccati in Svizzera o i casi in cui l’appaltatore primario è a conoscenza di infrazioni a condizioni salariali e lavorative vincolanti commesse dal subappaltatore.
Art. 8c (nuovo) Provvedimenti contrattuali e organizzativi
L’obbligo di diligenza dell’appaltatore primario comprende anche i provvedimenti contrattuali e organizzativi necessari affinché egli possa esigere che i subappaltatori incaricati di eseguire lavori nell’ambito o al termine della catena contrattuale rendano verosimile che rispettano le condizioni salariali e lavorative minime.
Capitolo 2: Finanziamento delle commissioni paritetiche
Art. 8d (attuale art. 8a)
II
La presente modifica entra in vigore il 2013.
2013 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova