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Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 4 pagine
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Art. 8b (nuovo) Rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime
1L’appaltatore primario può esigere che il subappaltatore renda verosimile che rispetta le condizioni salariali minime di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:
a. una conferma del distacco firmata dal subappaltatore e dal lavoratore con indicazioni concernenti il salario attuale nel Paese di provenienza, le indennità supplementari accordate e le indennità di cui all’articolo 1, l’assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile per l’impiego in Svizzera;
b. una dichiarazione del subappaltatore in cui si impegna a garantire le condizioni salariali minime, accompagnata dall’elenco dei nominativi dei lavoratori previsti per l’esecuzione dei lavori o dall’elenco dei nominativi del personale fisso in Svizzera, con indicazioni concernenti l’assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile e la conferma scritta dei lavoratori in cui dichiarano di ricevere la retribuzione minima prescritta per la loro classe salariale;
c. la conferma degli organi d’esecuzione paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale secondo cui il rispetto delle condizioni salariali e lavorative da parte del subappaltatore è stato controllato e non sono state riscontrate infrazioni;
d. l’iscrizione del subappaltatore in un registro tenuto dai datori di lavoro e dai lavoratori o da un’autorità (registro professionale) attestante che non sono in corso procedimenti per infrazione alle condizioni salariali e lavorative minime e che non sussistono simili infrazioni.
2L’appaltatore primario può esigere che il subappaltatore renda verosimile che rispetta le condizioni lavorative minime di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b - f della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:
a. una dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui si impegna a rispettare le prescrizioni concernenti i periodi di lavoro e di riposo, la durata minima delle vacanze, la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute, la particolare tutela dei giovani e delle lavoratrici e la parità salariale;
b. certificazioni riconosciute come quelle per la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute.
3I subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera che sono iscritti nel registro di commercio svizzero da meno di due anni e che non sono in grado di presentare le pezze giustificative menzionate al capoverso 1 lettere c o d devono inoltre dimostrare di avere trasmesso le dichiarazioni di cui ai capoversi 1 e 2 anche ai competenti organi paritetici di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge.
4Se l’appaltatore primario ha già affidato più volte lavori allo stesso subappaltatore e quest’ultimo ha reso verosimile che rispettava le condizioni salariali e lavorative in