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Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 4 pagine

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Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del 2013

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 (nuovo) Eccezioni all’obbligo di notifica

3Nei rami dotati di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale l’autorità di rilascio delle autorizzazioni o l’autorità cantonale competente in materia di notifiche trasmette le autorizzazioni accordate ai competenti organi d’esecuzione paritetici.

Capitolo 1: Lavoratori distaccati

Titolo prima dell’articolo 8a

Sezione 4: Obbligo di diligenza dell’appaltatore primario nell’affidamento di lavori ai subappaltatori

Art. 8a (nuovo) Salario minimo netto

1Il salario minimo secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge è costituito dalle componenti del salario per la retribuzione minima di cui all’articolo 1 prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO.

2È considerato salario minimo netto il salario minimo da cui sono dedotti gli importi a carico del lavoratore per le assicurazioni sociali, le imposte alla fonte, le imposte e altri contributi del lavoratore quali i contributi alle spese d’esecuzione e di perfezionamento professionale sulla base dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

1 RS 823.201