Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 15 pagine

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SECO, 12 aprile 2013

Rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione dell’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Attuazione della responsabilità solidale

1. Introduzione

In concomitanza con la graduale introduzione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea, il 1° giugno 20021 sono stati adottati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con i quali si intendeva evitare una pressione sui salari in Svizzera in seguito all’apertura del mercato del lavoro. Una parte importante di queste misure collaterali è rappresentata dalla legge federale dell’8 ottobre 19992 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati; LDist). La legge sui lavoratori distaccati, infatti, accorda ai lavoratori distaccati in Svizzera nel quadro di una prestazione di servizi il diritto a condizioni salariali e lavorative minime, fissate in particolare nelle leggi federali, nei contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro (CNL) che prevedono salari minimi vincolanti ai sensi dell’articolo 360a CO (art. 2 cpv. 1 LDist).

Dalla sua entrata in vigore, la LDist è stata adeguata a più riprese. Nel 2012 il Parlamento ha approvato due modifiche.

Il 15 giugno 2012 il Parlamento ha approvato nuove disposizioni intese a combattere la pseudo-indipendenza dei prestatori di servizi esteri. Oltre a un obbligo di presentare i documenti, sono state previste nuove possibilità di sanzionamento che consentono tra l’altro di interrompere i lavori se una persona non è in grado di fornire la prova dell’attività lucrativa indipendente (art. 1b LDist). In futuro si potranno anche sanzionare infrazioni alle disposizioni sui salari minimi vincolanti prescritte nei CNL commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera (art. 9 cpv. 2 lett. c LDist). Le possibilità di conferire in modo agevolato il carattere obbligatorio generale ai CCL in caso di abusi in un intero ramo sono state estese (art. 1a LOCCL3). È inoltre stato introdotto un obbligo per i datori di lavoro esteri di indicare nella procedura di notifica il salario delle persone distaccate in Svizzera (art. 6 cpv. 1 lett. a LDist). Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 20134, ad eccezione dell’obbligo di notifica del salario, che in seguito ad adeguamenti tecnici nel sistema di notifica online potrà entrare in vigore soltanto a partire dal 1° maggio 2013.

Nel corso della sessione invernale il Parlamento ha approvato, il 14 dicembre 2012, la seconda parte del progetto che rafforza l’attuale responsabilità solidale dell’appaltatore primario per il mancato rispetto da parte dei subappaltatori delle condizioni salariali e lavorative (art. 5 LDist)5. Questa parte del progetto non era contenuta nel disegno del Consiglio federale6, ma è stata inserita nel corso dell’esame preliminare presso le Commissioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. Nella sessione estiva 2012 il

1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC); RS

0.142.112.681

2

RS 823.20

3 Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro; RS 221.215.311 4 RU 2012 6703 5 FF 2012 8555 6 Legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone (FF 2012 3047)