Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 10 pagine

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Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva

disposizione secondo cui l’obbligo di diligenza dell’appaltatore primario si applica al momento dell’attribuzione e non prevede controlli successivi. L’USAM segnala gli alti costi dei provvedimenti organizzativi e ritiene che quelli contrattuali siano sufficienti per poter soddisfare l’obbligo di diligenza.

Secondo l’UDC i provvedimenti organizzativi sono eccessivi e ne propone quindi la cancellazione. Anche il PLR respinge i provvedimenti organizzativi, perché presuppongono un obbligo di garantire la sorveglianza sul cantiere da parte dell’appaltatore primario per il quale non vi è alcuna base legale.

Per la SUVA la principale priorità è sancita all’articolo 8c, e in particolare nell’obbligo di adottare i provvedimenti necessari.

Nel corso della conferenza anche il Forum PMI si è detto contrario ai provvedimenti organizzativi, soprattutto a causa della loro attuabilità per le PMI. La disposizione incontra invece il sostegno dei sindacati Unia e Syna. Secondo Unia non è possibile che il subappaltatore evidenzi all’appaltatore primario il rispetto delle condizioni salariali e lavorative e successivamente sia un altro imprenditore a effettuare i lavori senza che l’appaltatore primario ne sia al corrente. Per i sindacati i provvedimenti organizzativi sarebbero dunque indispensabili.

Entrata in vigore

SSIC, suissetec e USAM chiedono un differimento al 1° gennaio 2014 dell’entrata in vigore, sostenendo che i lavori preparatori, la formazione delle aziende e l’aggiornamento di contratti, moduli ecc. relativi all’obbligo di diligenza comporterebbero degli oneri che richiedono maggiore tempo rispetto a quello previsto affinché l’entrata in vigore avvenga il 15 luglio 2013.

3.3 Ulteriori pareri

I Cantoni BS e AG lamentano la mancanza di una regolamentazione per le sanzioni all’appaltatore primario che indichi in particolare in quali casi le autorità cantonali devono avviare una procedura di sanzione e in che modo dovrebbe essere coordinata una tale procedura con una di diritto civile. Il Cantoni AG e ZH temono che la pressione delle CP sulle autorità cantonali per l’applicazione di sanzioni sarebbe molto elevata. Il Cantone ZH si aspetta perciò costi molto più elevati per i Cantoni rispetto a quanto indicato dai calcoli della SECO. Anche per il Cantone GE il progetto genera costi maggiori per i Cantoni e chiede quindi un adeguamento delle convenzioni sulle prestazioni concluse fra Confederazione e Cantoni riguardanti il finanziamento di nuovi posti, resi necessari dalla modifica dell’ODist. Il Cantone SG propone di semplificare la procedura sanzionatoria prevedendo la notifica dell’appaltatore primario nella procedura di notifica e la corrispondente modifica dell’art. 6 cpv. 4 ODist.

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