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Consultazione 2013/4: Limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OLNF) · 25 pagine
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Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(OLNF)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 55a capoversi 1, 3 e 5 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal),
ordina:
Art. 1 Limitazione del numero di medici e di farmacisti ai sensi degli
articoli 36 e 37 LAMal e di medici che esercitano in istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal
1I medici e i farmacisti ai sensi degli articoli 36 e 37 LAMal e i medici attivi in istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal sono autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se il numero massimo fissato nell’allegato 1 per il Cantone e per il campo di specializzazione non è raggiunto.
2
Sono escluse dalla limitazione ai sensi del capoverso 1 le persone di cui all’articolo 55a capoverso 2 LAMal e alla disposizione transitoria della modifica del ...2 della LAMal.
Art. 2 Medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai
sensi dell’articolo 39 LAMal
1I Cantoni possono possono prevedere che l'articolo 1 si applichi anche ai medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal.
2
Se si avvalgono della competenza prevista nel capoverso 1, i Cantoni aumentano in modo adeguato i numeri massimi fissati nell’allegato 1.
RS ..........
1 RS 832.10
2 RU ... 2012–......