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Consultazione 2013/4: Limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OLNF) · 25 pagine

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Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie RU 2012

Art. 3 Strutturazione da parte dei Cantoni

I Cantoni possono prevedere che:

a. il numero massimo di cui all’articolo 1 non si applichi a uno o più campi di specializzazione ai sensi dell'allegato 2;

b. in uno o più campi di specializzazione non siano più rilasciate nuove autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se la densità della copertura sanitaria del Cantone secondo l’allegato 2 è maggiore di quella esistente nella regione cui il Cantone appartiene ai sensi dell’allegato 2 o maggiore di quella della Svizzera intera.

Art. 4 Autorizzazioni eccezionali

In ogni campo di specializzazione contingentato, i Cantoni possono autorizzare un numero di persone maggiore di quello fissato nell’allegato 1 qualora nel campo di specializzazione considerato la densità della copertura sanitaria risulti insufficiente.

Art. 5 Criteri di valutazione

1

Se si avvalgono delle competenze previste agli articoli 3 o 4, i Cantoni prendono in considerazione:

a. la densità della copertura sanitaria nei Cantoni vicini, nella regione cui appartengono ai sensi dell’allegato 2 e nella Svizzera intera;

b. l’accesso degli assicurati al trattamento entro un termine utile;

c. le competenze particolari dei fornitori di prestazioni nel campo di specializzazione corrispondente;

d. il tasso di occupazione dei fornitori di prestazioni nel campo di specializzazione corrispondente.

1

Se devono decidere riguardo a domande di autorizzazione, i Cantoni prendono in considerazione i criteri ai sensi del capoverso 1 lettere b a d.

Art. 6 Decadenza delle autorizzazioni

1L’autorizzazione decade se il suo titolare non la utilizza entro sei mesi dal suo rilascio.

2I Cantoni possono prorogare il termine di sei mesi al massimo.