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Consultazione 2013/4: Limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OLNF) · 25 pagine

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Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie RU 2012

Art. 7 Annuncio obbligatorio

1 I Cantoni annunciano:

a. all’Ufficio federale della sanità pubblica, le disposizioni emanate in virtù dell’articolo 4;

b. agli assicuratori, entro il termine di un mese, tutte le decisioni sulle domande d'autorizzazione in virtù della presente ordinanza nonché l'identità dei medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal.

2Gli istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal annunciano al Cantone, entro il termine di un mese, qualsiasi modifica relativa al numero dei medici che vi esercitano, al periodo di impiego e ai campi di specializzazione secondo l’allegato 1 in cui tali medici esercitano.

3Gli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal annunciano al Cantone, entro il termine di un mese, qualsiasi modifica relativa al numero di medici che esercitano nel settore ambulatoriale dell’ospedale, al periodo di impiego, ai campi di specializzazione secondo l’allegato 1 in cui tali medici esercitano nonché al tasso di occupazione impiegato per il settore ambulatoriale.

Art. 8 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2013 e vige fino al 31 marzo 2016.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova