Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/4: Limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OLNF) · 6 pagine
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III. Parte speciale: Commenti alle disposizioni
Art. 1 Limitazione del numero di medici e farmacisti ai sensi degli articoli 36 e 37 LAMal e di medici che
esercitano in istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal
Dall’entrata in vigore dell’ordinanza i Cantoni non potranno più in linea di massima autorizzare alcun fornitore di prestazioni supplementare a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie secondo gli articoli 36 e 37 LAMal per una durata di tre anni. Lo stesso si applica ai medici che esercitano in istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal o nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal. I numeri massimi di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare (per i medici: ripartizione per campi di specializzazione) figurano nell’allegato 1. Siccome la clausola del bisogno può adempiere il suo scopo solo se, al momento della valutazione del bisogno, si tiene conto delle risorse realmente disponibili nel settore ambulatoriale, i numeri massimi definiti corrispondono alla situazione del 21 novembre 2012 delle persone che esercitano nei Cantoni. Si basano sui registri di santésuisse, che censiscono le persone e non gli istituti (studi medici, farmacie).
Agli articoli 1 e 2 l’ordinanza riprende il campo di applicazione dell’articolo 55a capoverso 1 LAMal. I medici che esercitano in istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal sono esplicitamente menzionati all’articolo 1, mentre i medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali sono menzionati all’articolo 2. L’autorizzazione dei medici che esercitano in un istituto o nel settore ambulatoriale degli ospedali è legata all’istituto o all’ospedale interessato. Pertanto, se un medico si trasferisce in un altro istituto o ospedale, deve scegliere un datore di lavoro che abbia ancora autorizzazioni disponibili. Se si crea un nuovo posto, deve essere stabilita la prova del bisogno.
L’articolo 1 capoverso 2 riguarda l’esenzione dei medici di base, menzionati all’articolo 55a capoverso 2 LAMal, e delle persone di cui alla disposizione transitoria della modifica della LAMal del .... I Cantoni dispongono di un certo margine di manovra per quanto concerne l’esenzione o meno di taluni medici. È quindi possibile che, in caso di penuria, un medico che disponga di un titolo di perfezionamento diverso da quello di medicina interna generale o di medico pratico non sia sottoposto alla condizione dell'esistenza del bisogno e possa quindi essere eccezionalmente autorizzato a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Art. 2 Medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal
L’articolo 2 concerne i medici che desidereranno esercitare nel settore ambulatoriale di un ospedale ai sensi dell’articolo 39 LAMal dopo l’entrata in vigore della modifica. Secondo il capoverso 1 i Cantoni possono far dipendere l’attività di questi medici dall'esistenza di un bisogno; a tal fine, tengono conto delle funzioni degli ospedali nella formazione e nel perfezionamento dei medici. Questo permette di evitare eventuali effetti negativi che la clausola del bisogno potrebbe avere sulla formazione e il perfezionamento dei medici negli ospedali. I Cantoni che si avvalgono di questa competenza devono tenere conto dei limiti fissati nell’allegato
1. Comunque, l’allegato 1 comprende, fino ad oggi, oltre ai medici indipendenti, solo i medici che esercitano in un istituto ai sensi dell’articolo 36a LAMal e non quelli che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal. Per questo motivo, i Cantoni devono aumentare i limiti in modo adeguato al momento dell’applicazione dell’articolo 2, al fine di integrare i medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal. Per farlo, deve essere preso in considerazione il tasso di occupazione dedicato dai medici al settore ambulatoriale. Il capoverso 2 attribuisce questa competenza ai Cantoni.