Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/4: Limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OLNF) · 6 pagine

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prendere decisioni entro un termine utile se, ad esempio, si intendesse imporre loro di basarle sull’esistenza di un bisogno che a sua volta si baserebbe su inchieste sui flussi di pazienti tra le diverse regioni o sulle constatazioni relative alla struttura demografica di una determinata regione di copertura sanitaria oppure su inchieste riguardanti i tassi di mobilità della popolazione interessata. I Cantoni devono potersi riferire a dati esistenti e generalmente accessibili, segnatamente ai dati statistici disponibili sul numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel proprio Cantone (densità della copertura sanitaria). In questo contesto si farà riferimento innanzitutto alle indicazioni di santésuisse. I Cantoni prendono inoltre in considerazione le competenze dei fornitori di prestazioni nel campo di specializzazione in questione e il loro tasso di occupazione.

Art. 6 Decadenza delle autorizzazioni

In virtù dell’articolo 55a capoverso 5 LAMal, l’autorizzazione, una volta rilasciata, decade se non la si utilizza per un periodo generale di sei mesi, fatto che corrisponde alla durata scelta secondo il diritto previgente in materia di limitazione delle autorizzazioni dalla maggior parte dei Cantoni che hanno una regolamentazione in quest'ambito. I Cantoni hanno tuttavia la possibilità, in deroga al capoverso 1, di prevedere, per tutte le persone o tutti i campi di specializzazione contingentati, un termine di decadenza più lungo che può andare fino a dodici mesi (art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza). Inoltre, i Cantoni possono, in casi eccezionali (art. 55a cpv. 5 LAMal), in particolare per motivi personali di una persona, rinunciare alla decadenza o prorogare il termine.

Art. 7 Annuncio obbligatorio

I Cantoni sono tenuti ad annunciare alla Confederazione la limitazione delle autorizzazioni dei fornitori di prestazioni, ossia devono annunciare all’Ufficio federale della sanità pubblica le disposizioni emanate. Sono tenuti ad annunciare agli assicuratori, entro il termine di un mese, tutte le decisioni sulle domande d'autorizzazione secondo questa ordinanza, che si tratti di medici attivi in istituti di cure ambulatoriali o di medici attivi in un ospedale e che dispensano cure ambulatoriali. I Cantoni provvedono all’annuncio solo nel caso in cui fanno dipendere l’autorizzazione da un bisogno.

Affinché i Cantoni siano al corrente delle attuali risorse disponibili nel settore ambulatoriale, gli istituti (cpv. 2) e gli ospedali (cpv. 3) sono obbligati ad annunciare al Cantone, entro il termine di un mese, qualsiasi modifica relativa al numero di medici che esercitano nell’istituto o nel settore ambulatoriale dell’ospedale, al periodo d'impiego e ai campi di specializzazione ai sensi dell’allegato 1 nei quali questi medici esercitano e, per gli ospedali ai sensi degli articoli 39 LAMal, al tasso di occupazione dedicato dai medici al settore ambulatoriale. Gli ospedali devono procedere all’annuncio solo nel caso in cui il Cantone faccia dipendere dal bisogno l’autorizzazione dei medici attivi nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal.

La comunicazione delle informazioni è necessaria per aggiornare le banche dati e per informare gli assicuratori in merito al numero di medici che esercitano la propria attività nel settore ambulatoriale e nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal.

Art.8 Entrata in vigore e durata di validità

L’ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2013 e, conformemente a quanto previsto dall’articolo 55a LAMal, ha una durata di validità di tre anni al massimo.

Allegato 1

I limiti massimi fissati nell’allegato 1 corrispondono alla determinazione del bisogno menzionato all’articolo 55a LAMal e hanno lo scopo di evitare un numero eccessivo di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico della LAMal. Non hanno invece lo scopo di limitare la garanzia delle cure, poiché questo compito spetta ai Cantoni.