Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

bj-ben, bj-bc, bj-bm, bj-hima

Data: 30 aprile 2014

Rapporto esplicativo sull’avamporgetto di legge federale sui giochi in denaro (Legge sui giochi in denaro, LGD)

Compendio

La legge sui giochi in denaro disciplina l’ammissibilità, l’esercizio e l’impiego del prodotto dei giochi che, fatta una posta, prospettano la possibilità di una vincita in denaro.

Situazione iniziale e obiettivi del progetto

L’11 marzo 2012 il Popolo e i Cantoni hanno accettato il controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune». Il presente avamprogetto attua il nuovo articolo 106 della Costituzione (Cost.). Attualmente i giochi in denaro sono retti da due leggi federali: la legge del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco e la legge dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. L’avamprogetto riunisce i due atti in un’unica legge federale e crea una normativa coerente, efficace e moderna sul gioco in denaro in Svizzera. Mira da un lato a tutelare adeguatamente la popolazione dai pericoli insiti nei giochi in denaro e dall’altro a garantire un esercizio sicuro e trasparente dei giochi. Infine i proventi dei giochi in denaro vanno devoluti all’AVS e all’AI e a scopi d’utilità pubblica.

Contenuto del progetto

Visti i buoni risultati raggiunti, l’avamprogetto riprende ampiamente la normativa e la prassi vigenti. Ciò significa che le case da gioco continueranno a necessitare di una concessione e a essere sottoposte alla vigilanza della Confederazione. Sul prodotto lordo dei giochi sarà riscossa una tassa (la cosiddetta tassa sulle case da gioco) destinata all’AVS e all’AI. Le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza saranno ancora soggetti all’autorizzazione e alla vigilanza dei Cantoni. Gli utili netti delle lotterie e delle scommesse sportive dovranno essere utilizzati integralmente per scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Infine continuerà a essere possibile giocare a soldi in ambito privato senza dover chiedere un’autorizzazione. Anche i giochi a premi e i concorsi destinati a promuovere le vendite saranno autorizzati, a condizione che vi si possa partecipare anche gratuitamente.