Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Quadro costituzionale e normativo
Evoluzione delle disposizioni costituzionali
La Confederazione ha legiferato per la prima volta in materia di giochi d’azzardo nel 1874, in occasione della revisione totale della Costituzione federale: l’articolo 35 della Costituzione federale (Cost.) vietava l’istituzione di case da gioco e permetteva alla Confederazione di «stabilire convenienti misure sulle lotterie». Per quanto concerne le lotterie, l’articolo 35 Cost. non ha subito alcuna modifica successiva, mentre l’interdizione delle case da gioco è stata oggetto di revisioni: dapprima (1920) tale interdizione è stata rafforzata, per poi essere allentata al fine di promuovere il turismo; emendamenti successivi hanno infatti consentito i giochi di svago (giochi della boule) nei «Kursaal», con una posta limitata prima a due franchi (1928) e poi a cinque (1958). A seguito del messaggio del Consiglio federale del 25 marzo 19921 concernente i provvedimenti di risanamento 1992 delle finanze federali, l’Esecutivo ha sottoposto al Parlamento il «decreto federale del 9 ottobre 19922 che abroga il divieto delle case da giuoco» sostituendolo con l’istituzione di un regime di concessioni. Il 7 marzo 1993 il Popolo ha approvato in votazione popolare una nuova versione dell’articolo 35 Cost., mai entrato in vigore, che eliminava il divieto delle case da gioco. A seguito del ritardo nell’elaborazione della normativa d’applicazione, il nuovo articolo 35 è poi stato ripreso in maniera leggermente modificata nell’articolo 106 Cost., in occasione della revisione totale della Costituzione federale.
Del resto, l’articolo 106 Cost. non è entrato in vigore il 1° gennaio 2000, come la maggior parte delle disposizioni costituzionali, bensì il 1° aprile 20003, contemporaneamente alla legge federale del 18 dicembre 19984 sulle case da gioco (LCG).
Il 10 settembre 2009 è stata presentata l’iniziativa popolare federale «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», che chiedeva di riformulare l’articolo 106 Cost. suddividendolo in due articoli. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno presentato un controprogetto diretto all’iniziativa, poi ritirata dal comitato promotore. In votazione è stato posto dunque solamente il controprogetto diretto per un nuovo articolo 106 Cost.. Il Popolo e i Cantoni l’hanno accettato l’11 marzo 2012.
Il nuovo articolo 106 Cost.
Il nuovo articolo 106 Cost. sancisce a livello costituzionale le competenze esecutive dei Cantoni (cpv. 3) nonché la devoluzione degli utili netti di lotterie e scommesse sportive a scopi d’utilità pubblica (cpv. 6). Inoltre, riprende le disposizioni del vigente articolo 106 Cost. in merito alle case da gioco (cpv. 2) e ribadisce la competenza legislativa concorrente ed
1FF 1992 III 294
2FF 1992 VI 56
3Una disposizione transitoria prorogava la precedente versione dell’art. 35 Cost. fino all’entrata
in vigore dell’art. 106.