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Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 3 pagine

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Allegato

(art. 2)

Il seguente atto normativo è modificato come segue:

Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri

Art. 7 cpv. 3

3Se, giusta gli articoli 24, 25 o 26 del codice frontiere Schengen7, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d’entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 64c cpv. 1 lett. b nota a piè di pagina

1Lo straniero è allontanato senza formalità se:

b. l’entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell’articolo 13 del codice frontiere Schengen8.

Art. 65 cpv. 2 nota a piè di pagina

2L’UFM emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen9 una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

6 RS 142.20

7 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 mar. 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal R (UE) n. 1051/2013, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 3.

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 3.