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Consultazione 2013/70: Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe · 4 pagine

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Avamprogetto del 28 maggio 2013

Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe

del ....

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,

visto l'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 maggio 20111 sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA),

ordina:

Art. 1 Contrassegni ufficiali

1I contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe (contrassegno per la montagna e contrassegno per l'alpe) sono definiti nell'allegato.

2I contrassegni possono essere impiegati per la caratterizzazione di prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità soltanto se i prodotti caratterizzati o pubblicizzati in tal modo adempiono le esigenze dell'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe».

3L'Ufficio federale dell'agricoltura mette a disposizione in formato elettronico gli elementi grafici dei contrassegni ufficiali nelle quattro lingue nazionali e in inglese.

4Chiunque intenda impiegare elementi grafici in un'altra lingua deve farli approvare dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 2 Impiego degli elementi grafici

1I contrassegni possono essere impiegati da soli oppure sotto forma di contrassegno con testo.

2I contrassegni con testo devono essere alti almeno 8 mm. Quelli senza testo non devono essere riprodotti con un'altezza inferiore a 5 mm.

3Se la riproduzione a colori non è opportuna o il colore non è conciliabile con altri contrassegni, è possibile impiegare una versione dei contrassegni in bianco e nero. In tal caso anche la croce svizzera deve essere riprodotta in bianco e nero.

4Se le indicazioni riportate sull'imballaggio devono essere di un solo colore, è possibile riprodurre i contrassegni nel medesimo colore. Anche la croce svizzera deve essere riprodotta nel medesimo colore.

5I contrassegni non devono essere riprodotti in un'applicazione grafica in negativo.

6Se i contrassegni sono impiegati in combinazione con altri contrassegni, devono essere chiaramente separati gli uni dagli altri. Se sono impiegati con altri contrassegni di garanzia, devono avere una dimensione comparabile.

1 RS 910.19