Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/70: Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe · 3 pagine

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Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe

Avamprogetto del 28 maggio 2013

Commento

all'ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'al-

pe

1. Situazione iniziale

Contesto

Onde proteggere i consumatori dagli abusi e tutelare i produttori di prodotti di montagna e dell'alpe contro la concorrenza sleale, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 25 maggio 20111 concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA).

Attualmente non esiste un contrassegno unico per i prodotti di montagna e dell'alpe. Pertanto, i produttori non dispongono di un'identità visiva comune per i prodotti provenienti dalla regione di montagna o alpestre, che consentirebbe di coordinare gli sforzi a livello di smercio o di comunicazione di marketing e i consumatori non possono avvalersi di uno strumento d'identificazione uniforme, che li agevolerebbe nella scelta dei prodotti da acquistare.

In seguito alla revisione dell'ODMA del 1° gennaio 2012, l'articolo 9 capoverso 3 prevede che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) possa definire contrassegni ufficiali per la designazione di prodotti che adempiono le disposizioni di detta ordinanza. L'utilizzo di tale contrassegno è facoltativo. Sulla base di ciò, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha lanciato un processo partecipativo teso a elaborare contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe, coinvolgendo i diretti interessati. È stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di marchi regionali, di Coop, Migros e Agridea nonché dell'Unione svizzera dei contadini, del Gruppo svizzero per le regioni di montagna, della Società svizzera di economia alpestre, dei Produttori svizzeri di latte e della Federazione romanda dei consumatori, il quale, tra gennaio 2011 e dicembre 2012, ha concretizzato tale mandato.

Obiettivo

Per i prodotti di montagna e dell'alpe viene creato un contrassegno ufficiale:

 uniforme per tutti i prodotti svizzeri di montagna e dell'alpe;

 utilizzabile liberamente in combinazione con qualsiasi strategia di marchio (progetti sovraregionali,

privati);

 facoltativo;

 sinonimo di garanzia, nel quadro della comunicazione, per i prodotti provenienti dalla montagna o

dall'alpe;

 utilizzabile come caratterizzazione nella pubblicità, imballaggio compreso (etichettatura);

 utilizzabile da tutti i produttori aventi diritto;

 realizzato dalla Confederazione (diritti, veste grafica, Corporate Identity/Corporate Design).

1RS 910.19