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Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 5 pagine
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4 Allo scopo di ridurre i rischi occorre adottare, se del caso, ulteriori misure di sicurezza che non derivano direttamente dai requisiti di sicurezza (allegato capitolo 2).
Art. 2 Analisi dei rischi
1 L'analisi dei rischi deve documentare in maniera esauriente e comprensibile che eventuali rischi per la sicurezza sono da considerarsi sufficientemente bassi. L'analisi si riferisce ai seguenti obiettivi di sicurezza:
a. garantire la correttezza del risultato;
b. tutelare la segretezza del voto ed escludere la possibilità di stabilire in anticipo risultati parziali;
c. assicurare la disponibilità della funzionalità del voto elettronico;
d. proteggere le informazioni personali sugli elettori;
e. proteggere le informazioni per gli elettori;
f. escludere la possibilità di ottenere riscontri sul comportamento di voto.
2 Ogni rischio residuo dev'essere identificato chiaramente tenendo conto degli obiettivi in materia di sicurezza, di eventuali serie di dati ad essi connessi, minacce, punti deboli e della documentazione del sistema relativa all'infrastruttura di voto elettronico, all'esercizio di voto elettronico e alla funzionalità del voto elettronico. Il Cantone motiva perché valuta i rischi residui come sufficientemente ridotti.
3 In nessun caso l'obiettivo può consistere nel garantire la sicurezza occultando informazioni sul sistema.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione del 50 per cento dell'elettorato cantonale
(verificabilità individuale)
1Qualora un sistema di voto elettronico sia ammesso per il 50 per cento dell'elettorato cantonale, gli elettori devono avere la possibilità di constatare se il loro voto è stato manipolato sulla piattaforma utenti o intercettato sulla via di trasmissione. A tale riguardo gli elettori devono ricevere una nota di conferma secondo cui il sistema del server ha registrato il voto nella versione rilevata quale voto espresso conformemente al sistema. Tale nota deve confermare per ogni singolo voto la corretta registrazione della risposta scelta.
2 Qualora i dati di autenticazione client siano inviati elettronicamente, dopo la chiusura del canale di voto elettronico gli elettori devono poter richiedere una nota di conferma secondo cui il sistema non ha registrato alcun voto che non sia stato espresso utilizzando i loro dati di autenticazione client.
3 La validità di una nota di conferma non deve dipendere dall'affidabilità della piattaforma utenti o dal canale di trasmissione.