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Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 5 pagine
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Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE)
del xx XX 2013
La Cancelleria federale svizzera,
visti gli articoli 27e capoverso 2, 27f capoverso 1, 27g capverso 2, 27i capoverso 3 e 27l capoverso 3 dell'ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici (ODP),
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Art. 1 Condizioni generali per l'ammissione al voto elettronico per scrutinio
1 L'ammissione al voto elettronico per scrutinio è rilasciata se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. la configurazione dell'esercizio , dell'infrastruttura e della funzionalità del sistema di voto elettronico garantiscono un voto elettronico sicuro e affidabile (allegato capitoli 2, 3 e 4);
b. il sistema di voto elettronico assicura all'elettore una sufficiente funzionalità ed è accessibile e semplice.
2 La Cancelleria federale può disporre che l'adempimento delle condizioni sia verificato da un organo indipendente. Tale verifica comprende anche l'analisi dei rischi e ha luogo in particolare quando il sistema di voto elettronico e il suo esercizio sono stati modificati in modo non irrilevante.
3 Quale ulteriore condizione, i sistemi verificabili individualmente e completamente (art. 3 e 4) devono essere verificati quanto ai seguenti criteri :
1. verbale crittografico (allegato sezione 5.1);
2. funzionalità (allegato sezione 5.2);
3. infrastruttura ed esercizio (allegato sezione 5.3);
4. componenti di controllo (allegato sezione 5.4);
5. protezione dai tentativi di introdursi nell'infrastruttura (allegato sezione 5.5);
6. requisiti posti alle tipografie (allegato sezione 5.6).
1 RS 161.11. 2013-....