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Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 5 pagine
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4 La validità di una nota di conferma può basarsi, alle condizioni stabilite nel numero 4.2 dell'allegato, sui seguenti elementi:
a. affidabilità del sistema del server (n. D2.30);
b. affidabilità di particolari ausilii tecnici degli elettori che devono adempiere requisiti di sicurezza particolarmente elevati (n. D2.10);
c. affidabilità di dati inviati su supporto cartaceo (riferimento di verificabilità). La confidenzialità di questi dati dev'essere garantita al di fuori dell'infrastruttura del voto elettronico mediante particolari provvedimenti (n. D2.20 e D2.40).
Art. 4 Requisiti per l'ammissione dell'intero elettorato cantonale (verificabilità
completa)
1Qualora un sistema di voto elettronico sia ammesso per l'intero elettorato cantonale, occorre garantire che gli elettori o i verificatori possano riconoscere, nel rispetto della segretezza del voto, qualsiasi manipolazione che possa comportare una falsificazione del risultato. A questo scopo vanno adempiuti requisiti estesi in materia di verificabilità individuale (cpv. 2), nonché requisiti in materia di verificabilità universale (cpv. 3−5).
2 Ai fini della verificabilità individuale si applicano, oltre all'articolo 3, i seguenti requisiti:
a. la nota di conferma deve servire agli elettori quale ulteriore conferma che dati rilevanti per la verificabilità universale hanno raggiunto la parte affidabile del sistema (cpv. 5);
b. dopo la chiusura del canale di voto elettronico, gli elettori devono poter richiedere una nota di conferma secondo cui la parte affidabile del sistema non ha ancora registrato il loro voto che è stato espresso utilizzando i loro dati di autenticazione client;
c. la validità di una nota di conferma non deve dipendere dall'affidabilità dell'intero sistema del server. Essa può però basarsi sull'affidabilità della parte affidabile del sistema.
3 Ai fini della verificabilità universale i verificatori ricevono una nota di conferma del corretto accertamento del risultato. Essi sono tenuti a valutare tale nota in un processo osservabile. A questo scopo devono avvalersi di ausilii tecnici indipendenti e isolati dal resto del sistema. La nota deve confermare che il risultato accertato considera:
a. tutti i voti espressi conformemente al sistema, la cui consegna è stata registrata dalla parte affidabile del sistema;
b. solo voti espressi conformemente al sistema;
c. tutti i voti parziali senza modifiche o secondo la nota generata nell'ambito della verifica individuale.