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Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 5 pagine
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4 La validità della nota di conferma può dipendere soltanto dall'affidabilità della parte affidabile del sistema e dall'ausilio tecnico impiegato per la verifica. Nel contempo la garanzia della segretezza del voto e l'esclusione di risultati parziali anticipati all'interno dell'infrastruttura di voto elettronico possono solo dipendere dall'affidabilità della parte affidabile del sistema.
5 La parte affidabile del sistema comprende un gruppo o pochi gruppi di componenti indipendenti garantiti da particolari provvedimenti (componenti di controllo). Il loro impiego deve rendere riconoscibile qualsiasi abuso, qualora per ogni gruppo solo una delle componenti di controllo funzioni correttamente o sia manipolata senza che nessuno se ne accorga. Ai fini dell'affidabilità della parte affidabile del sistema la diversa configurazione delle componenti di controllo nonché l'indipendenza del loro esercizio e della loro sorveglianza sono determinanti (capitolo 4 dedell’allegato).
Art. 5 Attestati relativi alle domande
1 Le domande inoltrate conformemente all'articolo 27c ODP devono essere completate da attestati che confermano che il sistema di voto elettronico è stato verificato per quanto riguarda i requisiti posti (art. 1 cpv. 2 e 3) e che tutti i requisiti sono adeguatamente adempiuti.
2 Gli attestati relativi alle verifiche devono essere accompagnati da altri attestati volti a confermare che, nell'imminenza di uno scrutinio, i rischi sono valutati come sufficientemente ridotti.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
xx 2013
Cancelleria federale svizzera
Corina Casanova