Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 5 pagine

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Indagine conoscitiva concernente il Regolamento tecnico Voto elettronico della Cancelleria federale

I requisiti possono essere suddivisi in requisiti di sicurezza posti ai Cantoni o ai sistemi impiegati e al loro esercizio e in requisiti per la verifica della loro osservanza. Alcuni requisiti riferiti ai Cantoni e ai sistemi impiegati e al loro esercizio derivano dalle esperienze fatte dai Cantoni. Si aggiungono requisiti derivati da standard di sicurezza vigenti (ISO/IEC 27001:2005 e criteri comuni relativi al profilo di protezione per serie di base di requisiti di sicurezza posti a prodotti riguardanti le elezioni online) e la verificabilità.

La verificabilità costituisce una novità tangibile. Essa garantisce che, nel rispetto della segretezza del voto, siano riconosciute disfunzioni sistematiche nello svolgimento delle elezioni e votazioni a seguito di errori di software, operazioni umane errate o tentativi intenzionali di manipolazione. In questo contesto rientra pure la nota che l'elettore riceve secondo cui il suo voto ha raggiunto il sistema senza alterazioni e non è stato manipolato, ad esempio mediante un programma nocivo installatosi sul computer impiegato. Grazie alla base scientifica e al fatto che la verificabilità di un sistema di voto elettronico può essere estesa a un vasto pubblico per le analogie con i canali convenzionali di voto, detta verificabilità rappresenta uno strumento forte che permette di riconoscere lo svolgimento corretto di uno scrutinio e costruire in tal modo la fiducia. La verificabilità trova posto nella letteratura tecnica degli ultimi anni.

L'attuazione della verificabilità costituisce una delle condizioni affinché una quota ulteriore dell'elettorato possa essere ammessa al voto elettronico. L'ODP e il RT VE prevedono un'attuazione a tappe. Per quanto riguarda la prima tappa di sviluppo di un sistema (50 per cento dell'elettorato cantonale) si è proposta una forma ridotta di verificabilità. Per coinvolgere tutto l'elettorato cantonale il sistema dev'essere completamente verificabile.

Il rispetto dei requisiti di sicurezza dev'essere confermato nei sistemi verificabili da organi specializzati esterni e da diversi rapporti di controllo (certificati). Gli organi di verifica devono essere accreditati dalla Confederazione. Sulla base dei certificati la Cancelleria federale rilascia l'ammissione, senza tuttavia partecipare direttamente ai controlli.

3. Spiegazioni delle singole disposizioni

3.1 Condizioni generali per l'ammissione

L'articolo 1 stabilisce che la sicurezza e la funzionalità rappresentano le condizioni primarie per l'ammissione (capoverso 1). Corrispondenti requisiti posti ai Cantoni e ai sistemi di voto elettronico e al loro esercizio sono riportati nell'allegato (capitolo 2: Requisiti concernenti la struttura di processi elementari; capitolo 3: Requisiti di sicurezza; capitolo 4: Verificabilità). L'adempimento delle condizioni deve essere verificato quanto alla sufficiente minimizzazione dei rischi (capoverso 2).