Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/71: Adozione del Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) · 5 pagine

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Indagine conoscitiva concernente il Regolamento tecnico Voto elettronico della Cancelleria federale

Sistemi verificabili individualmente e completamente consentono un aumento o un'abrogazione dei limiti vigenti. Oltre ai requisiti relativi alla verificabilità, valgono anche criteri rigorosi per la verifica (capoverso 3 e capitolo 5 dell'allegato). Se i rischi non possono essere ritenuti sufficientemente ridotti, occorre adottare ulteriori misure di sicurezza. Ciò avviene anche quando tutti i requisiti posti ai sistemi di voto elettronico e al loro esercizio sono già stati considerati (capoverso 4).

3.2 Analisi dei rischi

L'articolo 2 stabilisce che l'analisi dei rischi deve mostrare chiaramente che qualsiasi rischio di sicurezza deve rimanere entro un quadro sufficientemente ridotto (capoverso 1). Inoltre sono stabiliti obiettivi di sicurezza minimi a cui l'analisi dei rischi deve riferirsi (lett. a-e). L'analisi dei rischi deve essere sufficientemente dettagliata e servire al Cantone quale base di argomentazione per spiegare perché valuta i rischi residui come sufficientemente ridotti (capoverso 2). Il grado di dettaglio può dipendere dall'entità dell'elettorato ammesso. L'occultamento di dettagli relativi al funzionamento del sistema, che in definitiva non sono determinanti per l'analisi dei rischi, non può essere adottato quale misura di sicurezza (capoverso 3).

3.3 Requisiti posti all'ammissione del 50 per cento dell'elettorato cantonale (verificabilità individuale)

L'articolo 3 sancisce quali requisiti posti al sistema e all'esercizio valgono per sistemi verificabili individualmente (oltre a quelli fissati nei capitoli 2 e 3 dell'allegato). Ulteriori dettagli figurano nell'allegato in caso di utilizzazione di un modello astratto (numeri 4.1 e 4.2 dell'allegato).

3.4 Ammissione dell'intero elettorato cantonale (verificabilità completa)

L'articolo 4 fissa i requisiti ulteriori per il sistema e l'esercizio applicabili a sistemi completamente verificabili (oltre a quelli fissati nei capitoli 2 e 3 dell'allegato). Ulteriori dettagli figurano nell'allegato in caso di utilizzazione di un modello astratto (numeri 4.3 e 4.4 dell'allegato).

3.5 Attestati relativi alle domande

L'articolo 5 stabilisce che i Cantoni devono allegare alle loro domande attestati riguardanti le verifiche (capoverso 1 e capitolo 6 dell'allegato). Tali attestati servono quale conferma del controllo cui sono stati sottoposti il sistema che sarà utilizzato e il suo esercizio. Si riferiscono a verifiche conformemente all'articolo 1 capoverso 2 per sistemi verificabili individualmente e all'articolo 1 capoverso 3 per sistemi verificabili completamente. Ulteriori attestati devono confermare che i rischi nell'imminenza di uno scrutinio vanno ritenuti sufficientemente bassi (capoverso 2 e capitolo 6 dell'allegato).