Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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settori EITE. Questo metterebbe fortemente in dubbio l’effetto di incentivazione della tassa sull’energia. Inoltre, una misura di compensazione alla frontiera per le esportazioni pregiudicherebbe l’ammissibilità giuridica di una analoga per le importazioni (vedi n. 5.2.3.1.2). Rispetto a quest’ultima si dovrebbe chiaramente riflettere su alternative come una deroga per i settori EITE, poiché non si rischierebbe di entrare in conflitto con il diritto internazionale né sarebbe necessario limitare la tassa sull’energia ai settori EITE. Infine rimarrebbe ancora l’opzione di combinare due strumenti diversi come una semplice misura di compensazione alla frontiera e una deroga per i settori EITE. Tuttavia, questa soluzione presenta lo svantaggio che le misure di compensazione alla frontiera per le importazioni, impostate in conformità con l’OMC, non avrebbero effetto sotto il profilo economico ed ecologico (vedi n. 5.2.3.1.2).
5.2.1.6 Conclusioni
L’introduzione di misure di compensazione alla frontiera per una tassa sul CO2 e
sull’elettricità in conformità con il diritto dell’OMC e l’Accordo sul libero scambio del 1972 comporta notevoli rischi (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pag. 124 segg.). Le alternative meno problematiche sotto il profilo giuridico non sarebbero interessanti per la Svizzera né per motivi economici né per motivi ecologici. Secondo gli esperti, il modello più conforme al diritto dell’OMC sarebbe quello contenente una misura di compensazione per le importazioni nel settore climatico (tassa sul CO2) (Ecoplan/WTI/UZH 2013 pagg. 104 segg.). Tuttavia, soprattutto a causa del preambolo della clausola delle eccezioni del GATT, tale misura sarebbe molto lacunosa (ad es. esenzione dei partner commerciali dell’UE a seguito dell’EU ETS o delle tasse sull’energia, dei Paesi emergenti a causa del principio della responsabilità comune, ma differenziata [CBDR]) e comporterebbe costi elevati per le transazioni (tentativi di negoziazione con altri Paesi, verifica delle loro condizioni per una riduzione / esenzione dai dazi sulle importazioni, «transshipment»). Probabilmente non considererebbe una misura di compensazione alla frontiera per le esportazioni per una tassa sull’energia limitata ai settori EITE come sussidio vietato secondo l’articolo 3.1 ASCM (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pag. 124 segg.). Tuttavia, in caso di restituzione non potrebbe essere maggiore della tassa nazionale più bassa.
Per motivi di competitività, in Svizzera sarebbe opportuna una misura di compensazione alla frontiera sia per le esportazioni sia per le importazioni (n. 5.2.1.5). Tuttavia, esse non hanno praticamente alcuna possibilità di successo sotto il profilo commerciale. Una tale misura di compensazione non dovrebbe solo prevedere il rimborso della tassa sull’energia nazionale per le esportazioni ma anche il rimborso del dazio sulle importazioni, considerata la particolare situazione iniziale dei settori EITE (in un confronto internazionale elevate emissioni di CO2 e di elettricità legate a prestazioni anticipate). Tuttavia, l’introduzione contestuale di una misura di compensazione alla frontiera per le esportazioni non consentirebbe di giustificarne una analoga per le importazioni ai sensi dell’articolo XX GATT (n. 5.2.1.3.2). Già il sospetto che una misura di compensazione alla frontiera per le esportazioni non serva a conseguire gli obiettivi indicati nell’articolo XX GATT come la protezione del clima potrebbe essere sufficiente per intentare una potenziale azione legale. In particolare, potrebbe essere discutibile giustificare una misura di compensazione alla frontiera per le esportazioni appellandosi all’articolo XX GATT, se nel contempo la Svizzera volesse ottenere un’esclusione dalla misura di compensazione alla frontiera per i settori EITE (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pag. 124