Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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creata la tendenza ad estendere le disposizioni sulle eccezioni ai supplementi sui costi di trasporto delle reti. Nell’iniziativa parlamentare 12.400 ci si attiene al criterio dell’intensità dell’elettricità (costi dell’elettricità in % del plusvalore lordo). Tuttavia, deve essere concessa un’esenzione parziale a partire da un valore soglia del 5 per cento e un’esenzione totale dal 10 per cento. Per contro, è richiesta una nuova convenzione sugli obiettivi vincolante. Con l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 12.400 il numero delle imprese autorizzate alla restituzione aumenta da 300 a 600. Questa iniziativa è stata accolta dal Consiglio federale e approvata a grande maggioranza sia dal Consiglio nazionale sia dal Consiglio degli Stati. La mozione 12.3664, che avrebbe dovuto far beneficiare le imprese industriali di un aumento ridotto (o con un limite massimo), è stata respinta dal Consiglio degli Stati (seconda Camera) il 3 giugno 2012 e pertanto non verrà portata avanti. Nell’Allegato 3 è riportata una panoramica delle deroghe alle attuali eccezioni che sono oggetto di dibattiti.
Anche nel quadro del passaggio a un sistema di incentivazione a partire dal 2021 è indiscutibile che debbano essere concesse agevolazioni alle imprese con elevato consumo energetico e che sono esposte alla concorrenza internazionale e la cui esistenza è compromessa dalla tassazione dell’energia. Nei capitoli seguenti sono esposti i principali modi su come impostare una deroga.
5.2.2.1 Diritto al rimborso
Il diritto al rimborso della tassa sull’energia deve essere limitato alle imprese che soddisfano le seguenti condizioni:
(1) il processo per la produzione di beni e la fornitura di servizi dipende in gran parte dall’impiego di energia, e (vedi n. 5.2.2.2);
(2) la competitività internazionale è notevolmente pregiudicata dalla tassa (vedi
n. 5.2.2.3).
Per non compromettere l’effetto di incentivazione della tassa sull’energia, la cerchia dei beneficiari dovrebbe essere il più ristretta possibile. Più ampia è la «deroga», minore è l’effetto di incentivazione, ovvero, se devono comunque essere conseguiti gli obiettivi energetici e climatici, le imprese e i bilanci che non sono esonerati devono sopportare un onere maggiore. D’altronde, la cerchia delle imprese dovrebbe essere sufficientemente ampia, affinché la tassa non comprometta la competitività internazionale delle imprese con un elevato consumo energetico e con notevoli emissioni di gas serra.
In linea di principio l’esenzione o il rimborso della tassa sull’energia dovrebbero essere concessi finché i partner commerciali della Svizzera non riscuotano tasse equiparabili. In linea di principio, prima di concedere l’esenzione o il rimborso si dovrebbe quindi verificare in maniera approfondita se all’estero viene già addebitata una tassa per un importo analogo. Tuttavia, le esperienze che si evincono dallo studio sui sistemi internazionali di incentivazione (IEEP 2013a) dimostrano che è molto difficile fare un confronto internazionale degli importi delle tasse sull’energia. Dallo studio, però, è emerso anche che tutti i Paesi concedono ai settori con un elevato consumo energetico regolamentazioni in parte molto generiche (IEEP 2013a pag. 13 segg.). Partendo da questo presupposto, non sembra necessario effettuare una verifica approfondita dell’importo della tassa sull’energia tra il nostro Paese e l’estero.