Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine
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ne dell’ambiente sono completamente esonerate da questo obbligo di notifica e si intendono compatibili con le prescrizioni relative agli aiuti statali66.
5.2.1.4 Amministrazione e attuazione
Le misure di compensazione alla frontiera comportano elevati oneri amministrativi legati all’attuazione che ricadono sulle autorità doganali e sulle imprese nel Paese che adotta le misure nonché sulle imprese importatrici (ad es. autodichiarazione) (Ecoplan/WTI/UZH 2013 pagg. 106‒115 e 126). Questi oneri sono attribuibili alla complessità dei controlli, alla stesura dei rapporti e alla prova dell’intensità delle emissioni di CO2 e del consumo di elettricità dei prodotti. Per motivi pragmatici, quindi, il numero delle misure di compensazione alla frontiera per quanto riguarda i settori e i prodotti dovrebbe essere limitato. Come è stato descritto al numero 5.2.1.3.2, una misura di compensazione alla frontiera non può, per motivi giuridici, andare oltre il campo di applicazione della tassa nazionale corrispondente e, in caso di una misura di compensazione concernente le esportazioni, questa deve essere applicata esattamente agli stessi prodotti e settori della tassa nazionale.
Per i suddetti motivi gli esperti raccomandano di concentrarsi sui settori EITE, ovvero su quei settori con un elevato consumo energetico e che sono esposti alla concorrenza internazionale. In Svizzera vi rientrano i settori industriali dei materiali non ferrosi, dei metalli, dei minerali, della chimica, della carta, dei trasporti e delle raffinerie di petrolio. Si potrebbe ottenere un’altra semplificazione del sistema limitando le misure di compensazione alla frontiera alle materie prime e ai produttori di energia. Tuttavia, una tale regolamentazione sarebbe ecologicamente poco efficace e procurerebbe un vantaggio concorrenziale agli importatori di prodotti finiti rispetto ai produttori nazionali. Per contro, una limitazione ridurrebbe i costi dei controlli volti a prevenire l’elusione di una misura di compensazione alla frontiera concernente le importazioni («transshipment»).
La determinazione del contenuto energetico o di elettricità di un prodotto presenta, per una serie di motivi, differenti complicazioni sul piano tecnico e metodologico. Ad esempio prodotti semplici come l’acciaio possono essere prodotti con tecnologie che richiedono una diversa intensità energetica. Inoltre, la fabbricazione di prodotti si estende perlopiù su diversi Paesi o addirittura continenti («global supply chains»). Uno strumento per determinare il contenuto energetico è rappresentato dai bilanci ecologici per i quali, però, a livello internazionale non esiste ancora uno standard riconosciuto. A causa di questa complessità si raccomanda di concentrarsi sul contenuto di CO2 ed energetico dei prodotti finali e dei vettori energetici (Cosbey et al. 2012, pag. 14).
Per semplificare il rilevamento ci si potrebbe basare sugli standard esistenti che però difficilmente soddisfano il principio del trattamento nazionale (art. III GATT). Inoltre, essi dovrebbero essere conformi alle disposizioni dell’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (Technical Barriers to Trade). Si raccomanda, pertanto, di applicare standard quali le migliori tecnologie disponibili (BAT: Best available technology) o metodi di produzione dominanti
66 Ad esempio, art. 4 par. 2 Regolamento (CE) n. 800/2008: un aiuto sotto forma di esenzioni o sgravi su imposte dovute in futuro; art. 23 Regolamento (CE) n. 800/2008: aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; art. 25 Regolamento (CE) n. 800/2008: aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.