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Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 2 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 79 cpv. 4

4Il servizio cantonale competente registra le notifiche e le misure disposte nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE).

Art. 101 cpv. 3

3L’autorità cantonale registra la notifica nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE3.

Art. 103 lett. c

In caso di commercio o pubblicità con animali, la persona responsabile dell’accudimento deve:

c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFE4: essere titolare della patente di commerciante di bestiame;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2014.

1 RS 455.1

2 RS 916.40

3 RS 916.40

4 RS 916.40

2014–......