Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 14 pagine
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Commento alle modifiche dellʼordinanza sulle epizoozie, dellʼordinanza sulla protezione degli animali e dellʼallegato dellʼordinanza concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico
I. Considerazioni generali
La presente modifica dellʼordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ha come obiettivi lʼaggiornamento di disposizioni relative alla lotta contro singole epizoozie, lʼinserimento di nuove epizoozie e lʼadeguamento delle disposizioni sul passaporto per equide alle mutate necessità. Sono inoltre introdotte alcune modifiche per la registrazione dei cani secondo lʼarticolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) che comportano, a loro volta, adeguamenti dellʼordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e dellʼallegato dellʼordinanza del 29 ottobre 2008 concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408).
II. Panoramica delle principali modifiche
1.) Modifica dellʼordinanza sulle epizoozie
1.1 Passaporto per equide
Dal 1° gennaio 2011, tutti gli equidi (animali della specie equina) tenuti in Svizzera devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) e muniti di un passaporto per equide. Dalla prassi è emerso che i processi per il rilascio dei passaporti elaborati in collaborazione con diverse organizzazioni equine sono risultati, per molti servizi che emettono tali documenti, dispendiosi e difficilmente praticabili. Questi ultimi hanno quindi continuato a utilizzare i dati delle loro banche dati invece di estrapolarli, come previsto, dalla BDTA. È inoltre stato messo in discussione lʼobbligo, per tutti gli equidi, della segnalazione (immagine grafica dellʼequide) nel passaporto, dato che questa operazione comporta dei costi e per alcuni animali non è sempre facile da compiere, ad esempio per gli asini.
Grazie al riconoscimento di tutti gli equidi nati dopo il 1° gennaio 2011 mediante microchip e alla registrazione del numero del microchip nella BDTA e nel passaporto per equide, è possibile garantire unʼidentificazione univoca anche senza segnalazione. Per questo motivo, dal punto di vista del diritto in materia di epizoozie si è deciso di rinunciarvi in futuro. La segnalazione deve continuare a essere obbligatoria soltanto per gli animali iscritti nel libro genealogico di cui allʼarticolo 2 lettera a dellʼordinanza del 31 ottobre 2012 sullʼallevamento di animali (RS 916.310). Sono ammesse alcune eccezioni se ragioni private lo richiedono, ad esempio se per una competizione in Svizzera o allʼestero è richiesta la segnalazione dellʼequide. Il proprietario risponde in prima persona dellʼosservanza di queste prescrizioni.