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Consultazione 2014/115: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione) · 4 pagine

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Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione

(Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)

del …

Il Consiglio federale svizzero

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

e l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sulla sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE);

e della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile

1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie ai sensi della direttiva 2014/29/UE5 (direttiva UE sui recipienti a pressione) nonché la vigilanza del mercato di questi prodotti.

2 Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo 1 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

3 Valgono le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sui recipienti a pressione. In luogo delle definizioni citate nell’articolo 2 numeri 9-11 della direttiva UE sui recipienti a pressione valgono le corrispondenti definizioni della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Vale inoltre la concordanza terminologica riportata in allegato.

4 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, per i recipienti semplici a pressione valgono le disposizioni dell’Ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato

I recipienti semplici a pressione possono essere immessi sul mercato soltanto se:

a. non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né la sicurezza dei beni, quando sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, e

b. soddisfano i requisiti fissati nell’articolo 4 e nell’allegato I della direttiva UE sui recipienti a pressione7.

Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

1 Per la valutazione della conformità dei recipienti semplici a pressione valgono i princìpi e le procedure di cui agli articoli 12–14 e agli allegati I, II e IV della direttiva UE sui recipienti a pressione8.

2 Non vale l’obbligo di apporre la marcatura CE. Se la marcatura CE è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, può essere mantenuta. Per l’apposizione di ulteriori dati e marcature si applica l’articolo 16 commi 3 e 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

a. essere accreditati ai sensi dell’Ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);

b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure

c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

4 Il capitolo 3 (art. 24-34c) dell’OAccD disciplina le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione.

Art. 4 Disposizioni sugli operatori economici

1 Gli obblighi dei seguenti operatori economici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione10:

RU ..........

1 RS 930.11

2 RS 832.20

3 RS 734.0

4 RS 946.51

5Direttiva 2014/29/EU Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati

membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

6 RS 930.111

7Cfr. nota art. 1 cpv. 1.

8Cfr. nota art. 1 cpv. 1.

9 RS 946.512

2014–......