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Consultazione 2014/115: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione) · 4 pagine

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a. fabbricanti: articolo 6;

b. rappresentanti autorizzati: articolo 7;

c. importatori: articolo 8;

d. distributori: articolo 9.

2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori o ai distributori è disciplinata dall’articolo 10 della direttiva UE sui recipienti semplici a pressione.

3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti degli organi di controllo è disciplinata dall’articolo 11 della direttiva UE sui recipienti semplici a pressione.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

L’articolo 6 LSPro disciplina la designazione delle norme tecniche. La Segreteria di Stato dell’economia è competente.

Art. 6 Vigilanza del mercato

La vigilanza del mercato relativa ai recipienti semplici a pressione è disciplinata dagli articoli 20-28 dell’OSPro.

Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1 L’Ordinanza del 20 novembre 200211 sui recipienti a pressione è abrogata.

2 Gli altri atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

…

Art. 8 Disposizioni transitorie

1 I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.

2 Le decisioni e gli attestati degli organismi di valutazione della conformità redatti ed emessi secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera federale, Corina Casanova

10 Cfr nota art. 1 cpv. 1.

11 RU 2003 107, 2010 2583