Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/119: Modifica dell'ordinanza sul commercio ambulante · 3 pagine

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Art. 10 Rifiuto e revoca dell’autorizzazione

Finora la durata della revoca dell’autorizzazione non è mai stata regolamentata. In linea di principio sarebbe quindi possibile, dopo la revoca, presentare direttamente una nuova

richiesta di autorizzazione all’autorità competente. Questo problema deve essere risolto.

Il nuovo capoverso 2 disciplina chiaramente la durata della revoca: essa si basa sul termine di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge ed è quindi di due anni.

Per garantire che il termine venga rispettato anche negli altri Cantoni, il nuovo capoverso 3 prevede che ogni revoca dell’autorizzazione venga comunicata alla SECO, la quale provvede poi a informare i Cantoni specificando anche la durata della revoca.

Art. 21 Attestato di sicurezza

Nei 13 anni trascorsi dall’entrata in vigore dell’ordinanza si è sviluppata una prassi riguardo a determinate strutture, che finora non trova riscontro nell’ordinanza.

In base alla prassi attuale, per gli impianti gonfiabili (p. es. castelli gonfiabili) non si richiede di solito un attestato di sicurezza per il fatto che se l’impianto è solo gonfiabile – senza ulteriori parti meccaniche o di altro genere – non rappresenta di norma un pericolo per gli utenti. Se una struttura di questo tipo presentasse un difetto, non si gonfierebbe più o si sgonfierebbe lentamente durante l’utilizzo. Nelle maggior parte degli impianti gonfiabili un’eventuale

anomalia non avrebbe quindi gravi ripercussioni. Nelle strutture grandi o con parti coperte,

invece, la situazione è diversa: in caso di un’improvvisa fuoriuscita d’aria il rischio di instabilità è direttamente proporzionale all’altezza. Negli impianti coperti vi è anche il rischio che, in caso di anomalie o guasti, le persone non riescano a uscire in tempo, per questo è necessaria una certa differenziazione.

In Germania ad esempio vige una regolamentazione differenziata; il modello tedesco di regolamento edilizio (Musterbauordnung) prevede quanto segue (§ 76 comma 2 n. 5):

«Le strutture temporanee devono disporre di un’autorizzazione prima di essere installate e utilizzate per la prima volta. Fanno eccezione:

5. i giochi gonfiabili se l’altezza dell’area accessibile non supera i 5 m o se i settori coperti

non distano dall’ingresso più di 3 m, oppure non più di 10 m nel caso in cui

l’abbassamento sia impedito da un’apposita costruzione»1.

Una regolamentazione di questo tipo si presta anche alla situazione svizzera, per questo viene ripresa per gli impianti gonfiabili.

Art. 23 Compiti dell’organismo d’ispezione

Secondo l’ordinanza (art. 23), la SECO designa le norme tecniche alle quali l’organismo d’ispezione deve attenersi nel controllo degli impianti. Per garantire un’applicazione uniforme di queste norme la SECO deve avere la possibilità di emanare istruzioni dirette all’organismo d’ispezione. L’ordinanza precisa ora esplicitamente questa possibilità.

È inoltre previsto che l’organismo d’ispezione comunichi alla SECO i casi in cui un impianto non adempie o non adempie più i requisiti previsti per il rilascio di un attestato di sicurezza. La SECO necessita di queste informazioni per garantire la sicurezza pubblica e può a sua volta

1 NdT: traduzione non ufficiale 041.6-00002 \ COO.2101.104.6.2959013 2/3