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Consultazione 2014/119: Modifica dell'ordinanza sul commercio ambulante · 2 pagine
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Ordinanza sul commercio ambulante
Avamprogetto del 10 ottobre 2016
Modifica del ....
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Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 4 settembre 20021 sul commercio ambulante è modificata come segue:
Art. 3 Merci e servizi esclusi dal commercio ambulante
Le merci la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è soggetta a restrizioni o è vietata e i servizi che non possono essere offerti da parte di commercianti ambulanti figurano nell’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 10 cpv. 2 e 3
2L’autorità cantonale competente comunica alla SECO i casi di revoca dell’autorizzazione.
3revocata, Per due anni a partire dalla data della revoca non può più essere rilasciata una nuova autorizzazione. Art. 21 cpv. 3 lett. g
3Non occorre presentare un attestato di sicurezza per:
g. impianti gonfiabili, tranne nei casi in cui:
1. la parte accessibile dell’impianto ha un’altezza superiore ai cinque metri,
2. l’impianto dispone di un settore coperto che dista dall’ingresso più di tre metri oppure di un settore coperto il cui abbassamento è impedito da un’apposita costruzione, ma la distanza dall’ingresso è superiore ai dieci metri,
Art. 23 cpv. 4 e 5
4L’organismo d’ispezione comunica alla SECO i casi in cui in sede di controllo è risultato che un impianto non adempie o non adempie più i requisiti di sicurezza.
5La SECO è autorizzata a emanare istruzioni sul rilascio dell’attestato di sicurezza.
1 RS 943.11
041.6-00002